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Pendolari fondani :: Ritardi risarciti e reclami, come cambiano le ferrovie
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Francesco Fusco

Reg: 3 nov 2004
Msg inviati: 3760
Ritardi risarciti e reclami, come cambiano le ferrovie
Inviato il: 8 gen 2010, 17:57
Le nuove regole in vigore dal 3 dicembre 2009
Ritardi risarciti e reclami, come cambiano le ferrovie
(Regolamento CE 1371/2007)
 
 
Sono in vigore dal 3 dicembre le disposizioni del Regolamento comunitario sui diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario. Il testo, entrato in vigore dopo due anni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta europea, prevede norme molto simili a quelle già da tempo in vigore per il settore del trasporto aereo, con particolare attenzione alle persone con disabilità.
 
Le imprese ferroviarie saranno poi responsabili nei confronti dei passeggeri in caso di ritardo e dovranno provvedere al risarcimento dei danni in tutti i casi in cui il ritardo è superiore ai 60 minuti. In particolare:
 
  1. quando il ritardo è tra 60 e 119 minuti il passeggero, fermo restando il diritto al trasporto, ha diritto al risarcimento minimo pari al 25% del prezzo del biglietto;
  2. se il ritardo è pari o superiore a 120 minuti il risarcimento minimo è del 50% del costo del biglietto;
  3. in caso di ritardo oltre i 60 minuti, inoltre i passeggeri debbono ricevere gratuitamente pasti e bevande in funzione dei tempi di attesa; sistemazione in albergo o di altro tipo, e il trasporto tra la stazione ferroviaria e la sistemazione, qualora risulti necessario un soggiorno di una o più notti o un soggiorno supplementare;
  4. se il treno è bloccato sui binari, il trasporto tra il treno e la stazione ferroviaria, a un punto di partenza alternativo o alla destinazione finale del servizio, ove e allorché sia fisicamente possibile.
  5. i passeggeri titolari di un abbonamento che siano costretti a subire un susseguirsi di ritardi o soppressioni del servizio hanno diritto ad un indennizzo;
  6. per i disabili sono poi stabiliti obblighi di informazione, accessibilità, assistenza nelle stazioni ferroviarie e assistenza a bordo. Infine è previsto il diritto dei passeggeri di presentare reclami ai quali l'impresa ferroviaria è tenuta a dare risposta motivata entro un mese.
saraaaa79

Reg: 16 ago 2004
Msg inviati: 248
Inviato il: 9 gen 2010, 21:32

Ma tutto questo è valido anche per i treni regionali o solo Intercity, Eurostar e Freccia Rossa?

Perchè ovviamente il problema maggiore resta sempre quello dei pendolari che prendono i regionali, visto che per la Freccia Rossa ed Eurostar, visti i "modici"(!!!) prezzi, perlomeno riescono a pagare un'impresa di pulizie e i treni sono decenti.

KesKifo
Reg: 11 nov 2009
Msg inviati: 355
Inviato il: 12 gen 2010, 21:51
Il giorno che il treno porterà 120 minuti di ritardo chiederò di barattare il mio rimborso del 50%(!) con la possibilità di dare un pugno in faccia al controllore!!!

David

Reg: 27 apr 2003
Msg inviati: 1211
Proprio a lui?
Inviato il: 13 gen 2010, 12:46

KesKifo ha scritto:
Il giorno che il treno porterà 120 minuti di ritardo chiederò di barattare il mio rimborso del 50%(!) con la possibilità di dare un pugno in faccia al controllore!!!

...alla fine credo che l'unica persona che probabilmente non ha colpe è il controllore...

Enigma
Reg: 23 feb 2009
Msg inviati: 251
Inviato il: 13 gen 2010, 16:23
se...son da prendere tutti a calci in cu...TUTTI! nessun escluso!


NON SUCCEDE...MA SE SUCCEDE...!!!!
KesKifo
Reg: 11 nov 2009
Msg inviati: 355
Inviato il: 13 gen 2010, 20:11
Il controllore lo pagano per pigliarsi le bestemmie!

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