- https://www.gazzettaufficiale.it/at...diceRedazionale=22G00049&elenco30giorni=false- art. 18 del D.L. 30/04/2022, n. 36, in G.U. - s.g. - del 30.04.2022 1. All'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, le parole «dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 30 giugno 2022». 2. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, le parole da «Sono esonerati dalle predette disposizioni» fino alle parole «o committente soggetto passivo d'imposta.» sono soppresse. 3. La disposizione di cui al comma 2 si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti. -