Meno male c'è il Senato che volevano stravolgere ...

Discussione in 'Del più e del meno' iniziata da Francesco Fusco, 6 Maggio 2017.

  1. Francesco Fusco

    Francesco Fusco

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    la Camera dei Deputati ha approvato una Legge (sulla legittima difesa) che lascia perplessi su vari punti...
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    meno male che c'è il Senato:
    speriamo che vengano apportate le modifiche necessarie
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    https://avvfrancescofuscofondiitalia.wordpress.com

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    Ultima modifica: 6 Maggio 2017
  2. Eddy

    Eddy

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    La tanto sbandierata modifica del sacrosanto diritto di legittima difesa è l'ennesimo inutile e insulso compromesso all'Italiana!

    Vorrei proprio vedere se i vari scienziatoidi del diritto in una brutta situazione, che non auguro a nessuno, si metterebbero a fare tanti sofismi e tuziorismi da buonisti, lassisti, garantisti e perdonisti de' sta' ceppa!

    Senza troppe inutili e insulse chiacchiere bisognerebbe semplicemente aggiungere all'art. 52 del codice penale le seguenti parole:


    "La difesa si presume sempre e comunque legittima, in qualunque momento e qualunque sia il mezzo usato, se sia diretta alla protezione della propria o altrui incolumità e/o dei beni propri o altrui, quando non vi sia desistenza e/o vi sia pericolo d'aggressione.

    In nessun caso l'aggressore e/o i suoi parenti possono chiedere il risarcimento di qualsiasi danno subito in occasione del crimine da lui posto in essere"
     
    Ultima modifica: 11 Maggio 2017
  3. Eddy

    Eddy

    Utente attivo

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    Art. 52 Codice Penale. Legittima difesa

    Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

    Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma (violazione di domicilio), sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

    a) la propria o la altrui incolumità;

    b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

    La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.”


    Non sarebbe più semplice e sensato, senza troppi "lavori di falegnameria cerebrale" di stampo buonista, lassista, garantista, perdonista, modificare il secondo comma dell'articolo 52 del Codice Penale, nel seguente modo?:


    “Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma (violazione di domicilio), sussiste sempre ed automaticamente il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo e quindi la difesa si presume sempre e comunque legittima, in qualunque momento e qualunque sia il mezzo usato, se essa sia diretta alla protezione della propria o altrui incolumità e/o dei beni propri o altrui, quando non vi sia desistenza e/o vi sia pericolo d'aggressione.

    In nessun caso l'aggressore e/o i suoi parenti possono chiedere il risarcimento di qualsiasi danno subito in occasione del crimine da lui posto in essere"
     

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