/ sanità, superamento tempi liste d’attesa, ecco cosa fare a mio avviso / correggetemi se sbaglio /

Discussione in 'Del più e del meno' iniziata da Francesco Fusco, 1 Aprile 2024.

  1. Francesco Fusco

    Francesco Fusco

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    1)

    il Medico prescrittore, sia esso di base o specialista, per le prime visite e prime prestazioni strumentali ambulatoriali, deve sempre indicare sulla prescrizione la classe di priorità


    2)


    se al momento della prenotazione
    comunicano che la lista d’attesa per la prestazione di cui si ha necessità è
    bloccata e/o chiusa




    - la sospensione o la chiusura delle liste rimane è un’azione illegittima punibile per legge

    (Legge n. 266/2005, art. 1 commi 282 e 284)

    https://www.normattiva.it/atto/cari...D=0.18485325778917638&title=lbl.dettaglioAtto

    - se gli obiettivi di salute e assistenziali non dovessero essere raggiunti, la Direzione Generale ASL automaticamente viene rimossa dal suo incarico, per inadempienza

    (D.Lgs. 502 del 30/12/1992, art. 3 bis, comma 7 bis)

    https://www.normattiva.it/atto/cari...ID=0.3595064472293268&title=lbl.dettaglioAtto

    - si dovrebbe

    segnalare il fatto inviando tramite comunicazione ufficiale (raccomandata r/r meglio PEC)
    alla Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria di propria competenza e all’Assessorato alla Sanità della propria Regione
    per richiedere lo sblocco delle liste e l’applicazione dell’ammenda

    nonchè chiedere al CUP quali altre strutture possono erogare la prestazione



    2 bis)



    nel caso di superamento dei tempi massimi di attesa:

    inviare la richiesta ufficiale (con raccomandata r/r meglio PEC) alla Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria di propria competenza e all’Assessorato alla Sanità della propria Regione

    per chiedere di autorizzare la prestazione in intramoenia senza oneri aggiuntivi oltre al ticket.

    è meglio anche inserirsi comunque nella lista d'attesa, anche se non sono rispettate le condizioni di prescrizione, proprio per dimostrare l'impossibilità di ottenere il diritto quando si contatterà la ASL successivamente

    (D.Lgs. 124/1998, art. 3, comma 13)

    https://www.normattiva.it/atto/cari...ID=0.5950957641400383&title=lbl.dettaglioAtto

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    francesco fusco


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    Ultima modifica: 1 Aprile 2024
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