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La richiesta di scioglimento del consiglio comunale :: Il Sindaco di Fondi ha rassegnato le dimissioni 03/10/09
pag. «...indietro  1, 2
AutoreMessaggio
ben
Reg: 11 mag 2006
Msg inviati: 111
Inviato il: 3 ott 2009, 22:02

Ma non si VERGOGNANO a fare questi giochetti di basso livello???? Hanno saputo dell'imminente scioglimento e così il "capo supremo", e sapete di chi parlo, ha consigliato le dimissioni al sindaco che, solita marionetta, dice obbedisco!

E così anche stavolta è salva la poltrona!

Che schifo di politica!

Solo adesso il Prefetto ha ragione...mentre per mesi è stato attaccato e denigrato ad oltranza...

Dicevano che i giornali stanno arrecando danni all'immagine di Fondi....

a me sembra che questi teatrini ridicolizzino molto di più la città perchè inscenati proprio da chi dovrebbe rappresentarla e garantirne la legalità!

 

 

markfer

Reg: 19 feb 2008
Msg inviati: 1451
Re: La farsa indecorosa del governo berlusconi
Inviato il: 3 ott 2009, 22:23
David ha scritto:

la legge dice altro... non parla ne di accordi ne di slinguazzate ne altro... l'attuale normativa dice che entro 90 giorni dalla richiesta devono decidere indipendentemente dalle dimissioni del sindaco e del consiglio comunale...

altrimenti sarebbe troppo facile ci si dimette il giorno prima e sta tutto apposto! 

 ...in ogni caso facessero quello che gli pare.



David mi sapresti dire il numero della legge?
David

Reg: 27 apr 2003
Msg inviati: 1211
Re: La farsa indecorosa del governo berlusconi
Inviato il: 3 ott 2009, 22:46

markfer ha scritto:


David mi sapresti dire il numero della legge?

il testo unico degli enti locali il cosiddetto T.U.E.L. ossia il d.lgs 267/2000

comunque dovresti cercare una versione aggiornata poiché è stato modificato da poco.

Francesco Fusco

Reg: 3 nov 2004
Msg inviati: 3760
Inviato il: 3 ott 2009, 23:07

Cari cittadini di Fondi,

   leggendo le nuove norme sullo scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiose, si evinve chiaramente che le dimissioni del Sindaco, non costituisce una condizione ostativa per lo scioglimento del Consiglio Comunale, così come richiesto dal Prefetto e da Maroni; si vedano gli art. 143 (e l'ultimo comma) e l'art. 141 del Testo aggiornato.

   il 03 ottobre per Fondi sarà come l'08 settembre, tutti erano contenti perchè credevano nella fine della guerra, che invece iniziava proprio allora ...pregate per le sorti di Fondi ...

                                                 pace e bene, francesco fusco

 

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Art. 143 - Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti
(articolo così sostituito dall'articolo 2, comma 30, legge n. 94 del 2009)

1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell’articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell’ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l’accesso presso l’ente interessato. In tal caso, il prefetto nomina una commissione d’indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni.

3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni della commissione d’indagine, ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell’interno una relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell’ente locale. Nella relazione sono, altresì, indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all’articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.

4. Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l’interesse pubblico; la proposta indica, altresì, gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti.

5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell’ente locale, con decreto del Ministro dell’interno, su proposta del prefetto, e` adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell’ente, ivi inclusa la sospensione dall’impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell’autorità competente.

6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all’articolo 110, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui all’articolo 144 entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.

7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l’adozione di altri provvedimenti di cui al comma 5, il Ministro dell’interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell’attività di accertamento. Le modalità di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell’interno con proprio decreto.

8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalità organizzata di tipo mafioso, il Ministro dell’interno trasmette la relazione di cui al comma 3 all’autorità giudiziaria competente per territorio, ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

9. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta del Ministro dell’interno e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.

10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei princìpi di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa. Le elezioni degli organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui all’articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni. Nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell’anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni è fissata ai sensi dell’articolo 3 della citata legge n. 182 del 1991, e successive modificazioni. L’eventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le modalità stabilite nel comma 4.

11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l’ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d’incandidabilità il Ministro dell’interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.

12. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell’ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.

13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall’articolo 141.

_____________________________

 

 

Art. 141. Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali

1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con d.P.R., su proposta del Ministro dell'interno:

a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;
2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;
3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;

c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;
c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
(lettera aggiunta dall'articolo 32, comma 7, legge n. 326 del 2003)

2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

2-bis. Nell’ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al Prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all’obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo Statuto secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.
(comma aggiunto dall'articolo 32, comma 8, legge n. 326 del 2003)

3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al parlamento. Il decreto è pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.

7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.

8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali. Il relativo provvedimento di scioglimento degli organi comunque denominati degli enti locali di cui al presente comma è disposto con decreto del Ministro dell'interno.

 

filipppo
Reg: 8 gen 2009
Msg inviati: 1052
Inviato il: 4 ott 2009, 11:42
Francesco Fusco ha scritto:

 

   secondo Ermanno Martuscello per l'art. 143 t.u. enti locali lo scioglimento per infiltrazioni malaviotose prevale sulle dimissioni. Il governo dovrà necessariamente entrare nel merito della (seconda) richiesta del Ministro Maroni e sciogliere il consiglio.
 
   Ogni diversa determinazione sarebbe un ulteriore regalo alla criminalità ed uno sfregio permanente alla legalità (aspettiamoci il peggio da questi signori)
 
http://www.latina24ore.it/latina/4858-mafia-a-fondi-sindaco-e-giunta-si-dimettono.html

 

La mossa delle dimissioni "è irrilevante", secondo l'Associazione Caponnetto di Latina. "La procedura di scioglimento è ormai avviata - spiega il presidente, Elvio Di Cesare -. Decine di Comuni, prima di Fondi, hanno tentato di evitare l'onta dello scioglimento per mafia rassegnando le dimissioni ma l'istruttoria è in corso da un anno e per legge deve considerarsi conclusa con lo scioglimento per mafia".

 

Dello stesso parere anche ,Walter Veltroni componente della Commissione parlamentare antimiafia. "Le dimissioni del Sindaco, della giunta e dei consiglieri di maggioranza dimostrano che avevamo ragione ma non devono fermare la richiesta di scioglimento del Comune di  Fondi", dice Veltroni, secondo il quale le dimissioni "non possono diventare l'ultima mossa tattica per far calare la nebbia sull'intera vicenda,  e continuare a gestire gli appalti ed organizzarsi per la distribuzioni di voti, magari alle prossime elezioni". "Se così fosse - avverte Veltroni - la criminalità organizzata avrebbe vinto e lo Stato avrebbe  deciso di perdere. A Fondi c'é un intreccio tra poteri criminali e politica che deve essere stroncato. Le infiltrazioni mafiose tengono sotto scacco questa città e l'intero territorio controllando e determinando la vita politica, amministrativa ed   economica a danno di cittadini ed imprenditori onesti. Adesso dobbiamo mettere la parola fine a questa storia, lo Stato deve riaffermare la legalità attraverso lo scioglimento del Consiglio comunale di Fondi".

 
 
   secondo il senatore Pedica:  «Sanno di mentire e continuano a farlo - commenta Pedica (Idv) - sanno che questa mossa serve a loro per non sciogliere ma per commissariare un comune mafioso, con un prefetto in pensione già contattato dai Fazzone-Parisella per potersi ricandidare ancora una volta, cosa che non potrebbero se fosse sciolta dal governo in base all'ultima legge del luglio 2009. Se la mente non è Fazzone, e non lo è vista la sua storia, dobbiamo allora capire chi vuole che la criminalità detti a Maroni le indicazioni su come fare per non sciogliere quello che oramai si scioglierà». «Con atto formale - annuncia il senatore dipietrista - chiederò a Mancino, suo assiduo frequentatore dai tempi di quando Fazzone era autista e poliziotto, chi è la mente e chi il suggeritore. Tutto ciò, fa supporre che è in atto un'azione camorristica criminale nei confronti dello Stato e contro un prefetto che con le sue relazioni, ha smascherato e colpito la politica locale e nazionale del sud pontino. Chiederò al mio parito - conlcude Pedica - di farmi aderire alla commissione antimafia per vederci chiaro».
 
 

l'avv. martuscello,in caso di non scioglimento, potrebbe sempre fare con i suoi colleghi un ricorso contro il mancato scioglimento del consilgio comunale di fondi.

 

Gian
Reg: 5 nov 2007
Msg inviati: 23
Inviato il: 4 ott 2009, 12:01
ma quindi in caso di scioglimento, gli amministratori dimissionari potranno ricandidarsi?
memedesima
Reg: 22 nov 2007
Msg inviati: 752
Re: La farsa indecorosa del governo berlusconi
Inviato il: 4 ott 2009, 12:14
David ha scritto:

che io sappia la normativa prevede che anche in caso di dimissioni del consiglio comunale o del sindaco, il cdm debba decidere in un senso o nell'altro, e ina caso di parere favorevole allo scioglimento non si rivoterebbe prima di 18 mesi...

se basterebbero le dimissioni per evitare lo scioglimento e tutte le conseguenze credo che non esisterebbero enti locali sciolti per mafia, sarebbe una legge inutile per la sua inapplicabilità.

Francesco Fusco

Reg: 3 nov 2004
Msg inviati: 3760
Le dimissioni del Sindaco non impedisce lo scioglimento
Inviato il: 4 ott 2009, 13:52

Cari cittadini di Fondi,

   leggendo le nuove norme sullo scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiose, si evinve chiaramente che le dimissioni del Sindaco, non costituisce una condizione ostativa per lo scioglimento del Consiglio Comunale, così come richiesto dal Prefetto e da Maroni:

art. 143, ultimo comma  ß

Ogni diversa determinazione sarebbe un ulteriore regalo alla criminalità ed uno sfregio permanente alla legalità; inoltre potrebbero ravvisarsi anche dei  reati ministeriali  ...

   il 03 ottobre per Fondi sarà come l'08 settembre, tutti erano contenti perché credevano nella fine della guerra, che invece iniziava proprio allora ...pregate per le sorti di Fondi ...

                                                 pace e bene, francesco fusco

 

 

 

 

 

 

 

 

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Art. 143 - Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti


(articolo così sostituito dall'articolo 2, comma 30, legge n. 94 del 2009)

 

1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell’articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell’ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l’accesso presso l’ente interessato. In tal caso, il prefetto nomina una commissione d’indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni.

3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni della commissione d’indagine, ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell’interno una relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell’ente locale. Nella relazione sono, altresì, indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all’articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.

4. Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l’interesse pubblico; la proposta indica, altresì, gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti.

5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell’ente locale, con decreto del Ministro dell’interno, su proposta del prefetto, è adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell’ente, ivi inclusa la sospensione dall’impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell’autorità competente.

6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all’articolo 110, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui all’articolo 144 entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.

7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l’adozione di altri provvedimenti di cui al comma 5, il Ministro dell’interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell’attività di accertamento. Le modalità di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell’interno con proprio decreto.

8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalità organizzata di tipo mafioso, il Ministro dell’interno trasmette la relazione di cui al comma 3 all’autorità giudiziaria competente per territorio, ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

9. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta del Ministro dell’interno e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.

10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei princìpi di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa. Le elezioni degli organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui all’articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni. Nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell’anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni è fissata ai sensi dell’articolo 3 della citata legge n. 182 del 1991, e successive modificazioni. L’eventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le modalità stabilite nel comma 4.

11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l’ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d’incandidabilità il Ministro dell’interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.

12. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell’ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.

 

13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall’articolo 141.

 

 

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Art. 141. Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali

1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con d.P.R., su proposta del Ministro dell'interno:

a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;


2) dimissioni del sindaco  o del presidente della provincia;

 

 


3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;

c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;
c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
(lettera aggiunta dall'articolo 32, comma 7, legge n. 326 del 2003)

2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

2-bis. Nell’ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al Prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all’obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo Statuto secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.
(comma aggiunto dall'articolo 32, comma 8, legge n. 326 del 2003)

3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al parlamento. Il decreto è pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.

7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.

8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali. Il relativo provvedimento di scioglimento degli organi comunque denominati degli enti locali di cui al presente comma è disposto con decreto del Ministro dell'interno.

 

dom. 04/10   11:52   1430   -   pace e bene, francesco fusco

serendipity
Reg: 15 mar 2008
Msg inviati: 296
Re: La farsa indecorosa del governo berlusconi
Inviato il: 4 ott 2009, 16:45
filipppo ha scritto:

ragionier fiore stai diventando patetico e per favore dategli un calmante perché la storia del "caso Fondi" lo sta prendendo troppo sul serio.

se il geometra non è il tuo sindaco, perché ti meravigli delle sue paventate dimissioni?

hai rotto i "Maroni"  da più di un anno(concedetemi la licenza poetica e di spirito) perché si dovevano dimettere e non appena hanno solo osato  pensarlo ti stai facendo venire la bava alla bocca.

rilassati e la prossima volta firma i tuoi comunicati con la sigla del PD risulti più coerente, perché il comitato è solo una tua genialata ( o farsa) e di chi te la suggerita.

in ogni caso il carosello lo puoi organizzare comunque perché su una cosa hai ragione si sono così  incartati che alla fine lo scioglimento è inevitabile......ma lasciali fare e poi ti metti a parlare.....lasciali decidere.....alla fine puoi parlare a ragione......invece tu vuoi che il CDM deve fare quello che dici tu e franceschini senza nemmno la minima possibilità di verificare le carte da parte dei ministri?

ma allora questo CDM che cavolo fa?

 


Il sindaco nelle sue dichiarazioni riguardo le dimissioni ha detto che sono stati sciolti 180 comuni senza che si creasse il caos fatto per fondi.
Ma 'sti ministri che hanno avuto la capacità di verificare le carte di ben 180 comuni e decretarne lo scioglimento perchè non ci sono riusciti con fondi?
Un ministro, penso il più competente in materia, il ministro dell'interno si è pronunciato molto tempo fa. Perchè gli altri non decidono?
Penso che in più di 18 mesi un governo del fare se avesse avuto gli elementi per dichiarare la relazione prefettizia inadeguata per sciogliere l'amministrazione avrebbe potuto salvare fondi dallo stillicidio.
Perchè non lo ha fatto?


Francesco Fusco

Reg: 3 nov 2004
Msg inviati: 3760
Inviato il: 4 ott 2009, 19:44

Associazione antimafia
“Antonino Caponnetto”
Regione Lazio

Associazione regionale di lotta contro le illegalità e le mafie
 
 

Se il Consiglio dei Ministri non dovessero “decidere” su Fondi, sarebbero un “reato ministeriale” ed un regalo alla mafia

Comune di Fondi: lunedi’ atteso il commissario

 

Cari cittadini di Fondi,

   leggendo le nuove norme sullo scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiose, si evinve chiaramente che le dimissioni del Sindaco, non costituisce una condizione ostativa per lo scioglimento del Consiglio Comunale, così come richiesto dal Prefetto e da Maroni:  art.143, ultimo comma

   Ogni diversa determinazione sarebbe un ulteriore regalo alla criminalità ed uno sfregio permanente alla legalità; inoltre potrebbero ravvisarsi anche dei reati ministeriali…

   il 03 ottobre per Fondi sarà come l’08 settembre, tutti erano contenti perché credevano nella fine della guerra, che invece iniziava proprio allora… pregate per le sorti di Fondi…

                                       pace e bene, francesco fusco

 

http://comitatodifatto.spazioblog.it

________________

 

   ‘Il consiglio comunale di Fondi ora e’ formalmente decaduto, da lunedi’ ci sara’ un commissario”. Fa sapere il sindaco. Luigi Parisella (Pdl) spiega le sue dimissioni e quelle delle giunta: ”rappresentano solo la liberazione da una vicenda che ci ha logorato”, ma il sindaco non ha chiarito se la decisione della maggioranza servira’ a bloccare un’azione del governo sulla richiesta di scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose.

   (Tratto da ANSA)

 

dom. 04/10   17:44   1610   -   amare tutti

markfer

Reg: 19 feb 2008
Msg inviati: 1451
Inviato il: 4 ott 2009, 20:49
De Magistris su Fondi: ''No a gioco delle tre carte'' PDF Stampa E-mail
var sburl9122 = window.location.href; var sbtitle9122 = document.title;var sbtitle9122=encodeURIComponent("De Magistris su Fondi: ''No a gioco delle tre carte''"); var sburl9122=decodeURI("http://www.antimafiaduemila.com/content/view/20102/"); sburl9122=sburl9122.replace(/amp;/g, "");sburl9122=encodeURIComponent(sburl9122);

4 ottobre 2009
Roma.
"La maggioranza del comune di Fondi non faccia il gioco delle tre carte ai danni dei cittadini onesti...





...Le dimissioni del sindaco Parisella, della sua giunta e dei consiglieri comunali sono un'operazione di facciata per garantirsi un futuro politico ed evitare le conseguenze della legge". Lo afferma Luigi De Magistris, eurodeputato dell'IdV. "E' infatti importante - spiega l'ex pm - che il comune di Fondi sia sciolto dal Governo per mafiosità e che un commissario con pieni poteri straordinari faccia luce sulla collusione tra politica e mafia che si è realizzata non solo a livello comunale, ma anche amministrativo. Il rischio - prosegue de Magistris- è che questa contromossa porti alla nomina di un commissario con poteri normali che avrà solo il compito di condurre a nuove elezioni la città di Fondi, consentendo così ai componenti di questa giunta, oggi dimissionari, di ricandidarsi". "Insomma - conclude De Magistris - la vecchia italica politica del Gattopardo: cambiare tutto perché niente cambi, con il silenzio complice del ministro dell'Interno, nei fatti delegittimato dal Governo e la cui credibilità politica e morale è ormai legata esclusivamente alle sue dimissioni".
Francesco Fusco

Reg: 3 nov 2004
Msg inviati: 3760
Inviato il: 4 ott 2009, 21:14

Cari cittadini di Fondi: 

 

   questa notte ho fatto un sogno:

 

 

ecco cosa potrebbe succedere drammaticamente  al prossimo C.D.M.

alla luce delle recenti modifiche apportate dalla Legge 94/2009

 

 

 

1.    applicheranno la misura di rigore solo nei confronti di alcuni funzionari responsabili  dei settori che secondo la relazione di Maroni risultano condizionati dalla mafia;

 

2.     Parisella e tutti gli altri consiglieri comunali di Fondi resterebbero così indenni dagli effetti di legge e potrebbero ricandidarsi, anche domani, alla prossime elezioni comunali.

 

 

 

Sarebbe come dire:  la mafia deve  governare questo Paese !  

 

I cittadini onesti di Fondi, non devono consentire che ciò avvenga, con tutti i mezzi che una democrazia, seppur in agonia, ancora ci consente; altrimenti, sarebbe la capitolazione di Fondi democratica e civile di fronte alla mafia.

 

Non dobbiano togliere la speranza e il sorriso ai bambini …

 

Pregate per le sorti di Fondi …  Pregate affinchè ciò non avvenga...

 

                                                                     pace e bene, francesco fusco

 

 

 

 

 

dom. 04/10   19:14   1690   -   http://comitatodifatto.spazioblog.it

Francesco Fusco

Reg: 3 nov 2004
Msg inviati: 3760
Inviato il: 4 ott 2009, 22:20

Cari cittadini di Fondi,

 

 

adesso inizia la guerra, perché è la nave che affonda

 

 

il 03 ottobre per Fondi sarà come l'08 settembre, tutti erano contenti perché credevano nella fine della guerra, che invece iniziava proprio allora ... pregate per le sorti di Fondi ...

 

 

Quello che emerge dall’inchiesta di Fondi è ben altro e più profondo e devastante.

Almeno sul piano dell’immagine sono emerse un’associazione, un’identificazione inquietanti fra… pezzi (speriamo che siano solamente pezzi… ) di criminalità e pezzi (idem) di politica ed istituzioni. Sarà la Magistratura a fare chiarezza e a dirci se ciò corrisponda o meno alla realtà. E noi abbiamo fiducia nella DDA di Roma.

Quello che ci inquieta  è il “ dopo”, il futuro.

La prima riguarda l’inosservanza di eventuali patti.

Con la mafia non si scherza. Ti aspetta anche 20 anni per saldare i conti. Se c’è qualcuno che ha stipulato patti ed ha tratto benefici da tali patti, quel qualcuno sta tremando. Ed ha ragione.

Qualche segnale premonitore già c’è stato, secondo noi.

Scioglimento o meno, comincia la… fuga.

Io non c’entravo, comincia a dire qualcuno, ed abbandona l’altro al suo destino.

E’ la nave che affonda, è l’impero che si sfalda e le conseguenze possono essere gravissime.

Ognuno, per tentare di salvarsi, cerca di addossare la responsabilità agli altri, facendo ribollire uno stagno repellente.

I cittadini, almeno quelli onesti, hanno perso quel residuo di fiducia che ancora riponevano nella classe politica.

Caduta la fiducia, cade anche la speranza. La speranza di un domani diverso, più giusto.

E quando cade anche la speranza, il popolo è disperato. Di una disperazione dalla quale facilmente si passa all’agonia ed alla morte.

Perciò noi abbiamo paura. Comunque vadano le cose!

pregate per le sorti di Fondi ...

 

                                                                     pace e bene, francesco fusco

 

 

 

 

dom. 04/10   20:20   1725   -    http://comitatodifatto.spazioblog.it

 

Lillo
Reg: 6 mag 2007
Msg inviati: 347
Inviato il: 5 ott 2009, 1:16
Francesco Fusco ha scritto:

Cari cittadini di Fondi,

 

 

adesso inizia la guerra, perché è la nave che affonda

 

 

il 03 ottobre per Fondi sarà come l'08 settembre, tutti erano contenti perché credevano nella fine della guerra, che invece iniziava proprio allora ... pregate per le sorti di Fondi ...

 

 

Quello che emerge dall’inchiesta di Fondi è ben altro e più profondo e devastante.

Almeno sul piano dell’immagine sono emerse un’associazione, un’identificazione inquietanti fra… pezzi (speriamo che siano solamente pezzi… ) di criminalità e pezzi (idem) di politica ed istituzioni. Sarà la Magistratura a fare chiarezza e a dirci se ciò corrisponda o meno alla realtà. E noi abbiamo fiducia nella DDA di Roma.

Quello che ci inquieta  è il “ dopo”, il futuro.

La prima riguarda l’inosservanza di eventuali patti.

Con la mafia non si scherza. Ti aspetta anche 20 anni per saldare i conti. Se c’è qualcuno che ha stipulato patti ed ha tratto benefici da tali patti, quel qualcuno sta tremando. Ed ha ragione.

Qualche segnale premonitore già c’è stato, secondo noi.

Scioglimento o meno, comincia la… fuga.

Io non c’entravo, comincia a dire qualcuno, ed abbandona l’altro al suo destino.

E’ la nave che affonda, è l’impero che si sfalda e le conseguenze possono essere gravissime.

Ognuno, per tentare di salvarsi, cerca di addossare la responsabilità agli altri, facendo ribollire uno stagno repellente.

I cittadini, almeno quelli onesti, hanno perso quel residuo di fiducia che ancora riponevano nella classe politica.

Caduta la fiducia, cade anche la speranza. La speranza di un domani diverso, più giusto.

E quando cade anche la speranza, il popolo è disperato. Di una disperazione dalla quale facilmente si passa all’agonia ed alla morte.

Perciò noi abbiamo paura. Comunque vadano le cose!

pregate per le sorti di Fondi ...

 

                                                                     pace e bene, francesco fusco

 

 

 

 

dom. 04/10   20:20   1725   -    http://comitatodifatto.spazioblog.it

 

 

Avvocato, va bene tutto, anche il copia e incolla, i sogni, ma il gufo no.

La prego. Premonire sventure non è il massimo. Avvocato, torni al copia e incolla che se la cava meglio.

brfiore
Reg: 12 giu 2007
Msg inviati: 733
Le dimissioni di parisella sono una attacco alle istituzioni
Inviato il: 5 ott 2009, 17:32

PARTITO DEMOCRATICO

Circolo Cittadino di Fondi

Via Onorato I Caetani nr. 15

www.democraticifondi.it

 

COMUNICATO STAMPA

LE DIMISSIONI DI PARISELLA:

ATTACCO ALLE ISTITUZIONI

 

Le dimissioni della Giunta di centro destra guidata da Luigi Parisella e dei Consiglieri di maggioranza, sono state concordate con precisione millimetrica a livello locale, provinciale e nazionale.

Esse rappresentano l’ennesimo attacco alle istituzioni democratiche da parte di chi, sapendo di non avere più alcuna possibilità di uscire indenne dal procedimento di scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, ha giocato la carta dell’anticipazione con le dimissioni volontarie.

Sappiamo bene che questo “procedimento ordinario” non potrà fermare quello “straordinario” previsto dal novellato Art. 143 del TUEL. Ma nell’Italia del Governo Berlusconi, in cui il confine tra affermazione della legalità e il suo stravolgimento per fini meramente politico-elettorali è sicuramente labile, potremmo aspettarci di tutto e di più.

Il Partito Democratico giudica, pertanto, la scelta delle dimissioni di Parisella e dei suoi Consiglieri di maggioranza strumentale e atta unicamente, ancora una volta, a delegittimare l’attività accertativa della Commissione d’accesso e del Prefetto Frattasi.

Non possono bastare le dichiarazioni da voltagabbana del Senatore Claudio Fazzone che ora si dichiara rispettoso del ruolo e dell’operato del Prefetto Frattasi, dopo che dal febbraio 2008 e fino all’altro ieri ha tuonato contro lo stesso Prefetto e, insieme a lui, continua a farlo, ancora oggi, il Presidente della Provincia Armando Cusani, il quale parla di “pezzi deviati dello stato”.

Nessuna apertura di credito può essere concessa a questi uomini del centro destra pontino, perché ad essi va addebitata la totale responsabilità politica di aver voluto, con ogni mezzo, insabbiare ed ostacolare l’azione di contrasto alle mafie che si sono insediate nel sud pontino e non solo.

Il Partito Democratico, insieme alle altre forze politiche del centro sinistra, alle associazioni impegnate nel sociale e a tantissimi cittadini, continuerà la propria azione di lotta alle mafie, che passa, necessariamente, attraverso lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose.

Questa Città e la sua macchina amministrativa, hanno bisogno di una bonifica radicale che non sarà breve e facile, perché il sistema di potere e di controllo economico, elettorale e sociale del territorio, messo in atto negli ultimi dodici anni dalla triade Fazzone-Cusani-Parisella necessita di un’opera che si andrà a scontrare, inevitabilmente, con una realtà pervasa da un senso di dipendenza, di sottomissione e di ricatto.

Non esiste una Fondi mafiosa, ma esiste un sistema di potere che rende tantissimi cittadini e imprenditori, non liberi di esprimere il proprio dissenso. Timorosi di non poter più essere beneficiati delle attenzioni dei potenti di turno.

Fondi deve scrollarsi di dosso questo peso che blocca, di fatto, la vita politica, sociale e culturale dell’intera collettività.

Riprendiamo, e facciamo nostro, il pensiero che il giornalista e scrittore Roberto Saviano ha espresso durante il suo intervento alla manifestazione del 3 ottobre in Piazza del Popolo a Roma per la libertà di stampa ”La mafia ci ha tolto l’uso della parola “onore”, perché essa è stata legata alla ubbidienza a regole delle organizzazioni criminali; noi , oggi, ci riappropriamo di questa parola, per non lasciarla ai mafiosi.”

Ebbene, facciamo in modo che Fondi e i fondani ritrovino il proprio ONORE di cittadini liberi dalle mafie e dalla mafiosità.   

  

Fondi, lì  05 Ottobre 2009

Bruno Fiore, Coordinatore Partito Democratico di Fondi

 

 

 

 

firenze
Reg: 30 gen 2007
Msg inviati: 760
Inviato il: 5 ott 2009, 17:49

abbiamo capito.

adesso che si sono dimessi abbiate la decenza di aspettare in silenzio.

ma lo avete capito che avete tutti rotto, destra e sinistra.

avete capito che anche voi della sinistra avete le vostre responsabilita'. perche' sabato mattina non vi siete dimessianche voi. sarebbe stato un gesto di coerenza. invece siete buoni solo a parlare.

la partita e' sospesa per gioco pericoloso di tutti.

basta, lasciateci vivere  

jeffrey_lebowski

Reg: 9 nov 2007
Msg inviati: 2459
Inviato il: 5 ott 2009, 18:30

una parte della relazione prefettizia su fondi


spyke69

Reg: 29 apr 2005
Msg inviati: 1351
Ho letto la "sintesi"...
Inviato il: 5 ott 2009, 20:57

...gentilmente offerta dal fuscomitato in altra diiscussione ma cmq non mi spiego come mai, se sono vere tutte le gravi e pesanti accuse rivolte a persone con tanto di nome e cognome, solo alcune sono state poi arrestate e anche in un'altra operazione distante dalla DIA...la domanda è: PERCHE'?? Speravo in un chiarimento della situazione ma leggendo ho ancora più dubbi di prima...SCONCERTANTE!!!

ps. vorrei tanto leggere l'ultima relazione... 

Massimotto
Reg: 18 ott 2004
Msg inviati: 526
...ma che succederà ora?
Inviato il: 6 ott 2009, 2:01
....il prossmo CdM, sicuramente, non potrà pronunciarsi sulla richiesta di scioglimento perchè il Sindaco, gli assessori ed i consiglieri si sono già dimessi. Mi viene alla mente, però, un caso analogo in una città del sud Italia dove, comunque, il CdM ha proceduto allo scioglimento interdicendo, così, i dimissionari dal potersi nuovamente candidare alle successive elezioni.
Inoltre sto pensando se veramente TUTTI gli assessori ed i consiglieri di maggioranza si sono dimessi.... solo in questo caso, penso, la Giunta è veramente sciolta.
Mi spiego: a me risulta che un consigliere comunale sia attualmente domiciliato all'estero. Ed allora mi chiedo: ma è tornato a Fondi per dare le dimissioni oppure le ha date per telefono o vie simili? E se così fosse, le norme (contorte) italiane prevedono che tale atto sia valido? Se così non fosse, invece, penso che la "maggioranza" della Giunta comunale non è del tutto dimissionaria e, quindi, in ogni caso il CdM possa ancora pronunciarsi in relazione allo scioglimento.......
Mah... comunque sia, ho paura che questa storia, come già ha detto qualcun altro, è tutt'altro che finita! Sarà, ma siamo solamente all'inizio!!
Francesco Fusco

Reg: 3 nov 2004
Msg inviati: 3760
Re: ...ma che succederà ora?
Inviato il: 6 ott 2009, 13:38

 Cari cittadini di Fondi,

   leggendo le nuove norme sullo scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiose, si evinve chiaramente che le dimissioni del Sindaco,  non costituisce una condizione ostativa per lo scioglimento del Consiglio Comunale, così come richiesto dal Prefetto e da Maroni:

art. 143, ultimo comma  ß

Ogni diversa determinazione sarebbe un ulteriore regalo alla criminalità ed uno sfregio permanente alla legalità; inoltre potrebbero ravvisarsi anche dei  reati ministeriali  ...

        pregate per le sorti di Fondi ...

                                                 pace e bene, francesco fusco

_______________________

Massimotto ha scritto:
....il prossmo CdM, sicuramente, non potrà pronunciarsi sulla richiesta di scioglimento perché il Sindaco, gli assessori ed i consiglieri si sono già dimessi. Mi viene alla mente, però, un caso analogo in una città del sud Italia dove, comunque, il CdM ha proceduto allo scioglimento interdicendo, così, i dimissionari dal potersi nuovamente candidare alle successive elezioni.
Inoltre sto pensando se veramente TUTTI gli assessori ed i consiglieri di maggioranza si sono dimessi.... solo in questo caso, penso, la Giunta è veramente sciolta.
Mi spiego: a me risulta che un consigliere comunale sia attualmente domiciliato all'estero. Ed allora mi chiedo: ma è tornato a Fondi per dare le dimissioni oppure le ha date per telefono o vie simili? E se così fosse, le norme (contorte) italiane prevedono che tale atto sia valido? Se così non fosse, invece, penso che la "maggioranza" della Giunta comunale non è del tutto dimissionaria e, quindi, in ogni caso il CdM possa ancora pronunciarsi in relazione allo scioglimento.......
Mah... comunque sia, ho paura che questa storia, come già ha detto qualcun altro, è tutt'altro che finita! Sarà, ma siamo solamente all'inizio!!

gbocci
Reg: 22 feb 2008
Msg inviati: 631
Re: ...ma che succederà ora?
Inviato il: 6 ott 2009, 14:38

Massimotto ha scritto:
....il prossmo CdM, sicuramente, non potrà pronunciarsi sulla richiesta di scioglimento perché il Sindaco, gli assessori ed i consiglieri si sono già dimessi. Mi viene alla mente, però, un caso analogo in una città del sud Italia dove, comunque, il CdM ha proceduto allo scioglimento interdicendo, così, i dimissionari dal potersi nuovamente candidare alle successive elezioni.
Inoltre sto pensando se veramente TUTTI gli assessori ed i consiglieri di maggioranza si sono dimessi.... solo in questo caso, penso, la Giunta è veramente sciolta.
Mi spiego: a me risulta che un consigliere comunale sia attualmente domiciliato all'estero. Ed allora mi chiedo: ma è tornato a Fondi per dare le dimissioni oppure le ha date per telefono o vie simili? E se così fosse, le norme (contorte) italiane prevedono che tale atto sia valido? Se così non fosse, invece, penso che la "maggioranza" della Giunta comunale non è del tutto dimissionaria e, quindi, in ogni caso il CdM possa ancora pronunciarsi in relazione allo scioglimento.......
Mah... comunque sia, ho paura che questa storia, come già ha detto qualcun altro, è tutt'altro che finita! Sarà, ma siamo solamente all'inizio!!

il CDM dovrà obbligatoriamente pronunciarsi. ha ragione fusco. le dimissioni non interrompono niente. le dimissioni del sindaco non sono operative immediatamente ma decorsi 20 giorni ed è per questo che i 18 consiglieri di maggioranza in blocco si sono dimessi per determinare lo scioglimento automatico.

Francesco Fusco

Reg: 3 nov 2004
Msg inviati: 3760
Inviato il: 7 ott 2009, 12:37

Cari cittadini di Fondi,

   nel periodo non sospetto, avevo aperto una discussione invitando i politici fondani ad inserire nel "Statuto del Comune di Fondi", la nuova figura giuridica del "Garante della Legalità":

   non doveva sostituirsi al primo cittadino, ne avrebbe avuto i poteri del primo cittadino, ma doveva garantire la legalità e il rispetto dei principi della Costituzione nella vita del Comune di Fondi, quindi, avrebbe avuto poteri di accesso, esame, controllo, di richiedere spiegazioni, di sentire liberamente le persone, di essere interpellato da Chiunque, ecc., in riferimento ad ogni fatto, infine poteva portare la questione, fondata e non risolta, all'esame del Sindaco e in caso di continuata mancata risoluzione, poteva convocare il Consiglio Comunale per portarlo in discussione (infine doveva relazionare ogni anno l'attività svolta).

   Adesso a Fondi,

   dopo le dimissioni dei politici, apparentemente inispiegabili  ( fra pochi gionri ci sarà la decisione del CDM ! per oggi inveve quella della C.Cost. sul c.d. Lodo Alfano)  è stato nominato il Commissario a Fondi:

   finalmente abbiamo sul Comune di Fondi, un cittadino servitore dello Stato ... il garante della Legalità perduta ...

   propone e mi associo:  l'associazione nazionale Funzionari di Polizia

"Dare al prefetto Nardone, nominato dopo le dimissioni del sindaco di Fondi, i poteri di un Commissario straordinario per mafia con tempi e poteri per rescindere qualsiasi rapporto tra l'amministrazione comunale nel suo complesso e le organizzazioni criminali".

   Dopo le dimissioni in coro non parlano più i politici ...

che a Loro dire stavano nel giusto e avevano ragione, e per questo dovevano citare per danni tutte le persone che avevano parlato del caso Fondi !

   preghiamo e pregate per le sorti di Fondi ... 

                                                             pace e bene, francesco fusco

 

 

 

07/10   10:37   2580   -   amare i nemici   -   http://comitatodifatto.spazioblog.it

spyke69

Reg: 29 apr 2005
Msg inviati: 1351
Scusate...
Inviato il: 7 ott 2009, 14:35

...ma la relazione l'avete letta o no?

Se la risposta è si cosa ne avete dedotto?

igniorante
Reg: 14 feb 2008
Msg inviati: 69
Inviato il: 7 ott 2009, 16:17
Francesco Fusco ha scritto:

   preghiamo e pregate per le sorti di Fondi ... 

                                                             pace e bene, francesco fusco

Ave o maria, piena di grappa, il signore è con te e beve brulè, gli angeli in coro fuman malboro e mentre mosè si beve un caffè, noi in compagnia... fumiamo maria!!!!

Amen.


Francesco Fusco

Reg: 3 nov 2004
Msg inviati: 3760
Inviato il: 7 ott 2009, 18:24

Associazione antimafia
“Antonino Caponnetto”
Regione Lazio

Associazione regionale di lotta contro le illegalità e le mafie

Lettera aperta dell’avv. Francesco Fusco ai cittadini di Fondi

 

Cari cittadini di Fondi,

nel periodo non sospetto, avevo aperto una discussione invitando i politici fondani ad inserire nel “Statuto del Comune di Fondi”, la nuova figura giuridica del “Garante della Legalità“:

non doveva sostituirsi al primo cittadino, ne avrebbe avuto i poteri del primo cittadino, ma doveva garantire la legalità e il rispetto dei principi della Costituzione nella vita del Comune di Fondi, quindi, avrebbe avuto poteri di accesso, esame, controllo, di richiedere spiegazioni, di sentire liberamente le persone, di essere interpellato da Chiunque, ecc., in riferimento ad ogni fatto, infine poteva portare la questione, fondata e non risolta, all’esame del Sindaco e in caso di continuata mancata risoluzione, poteva convocare il Consiglio Comunale per portarlo in discussione (infine doveva relazionare ogni anno l’attività svolta).

Adesso a Fondi,

dopo le dimissioni dei politici, apparentemente inispiegabili  ( fra pochi giorni ci sarà la decisione del CDM ! per oggi invece quella della C.Cost. sul c.d. Lodo Alfano)  è stato nominato il Commissario a Fondi:

finalmente abbiamo sul Comune di Fondi, un cittadino servitore dello Stato, garante della Legalità perduta …

propone e mi associo:  l’associazione nazionale Funzionari di Polizia

“Dare al prefetto Nardone, nominato dopo le dimissioni del sindaco di Fondi, i poteri di un Commissario straordinario per mafia con tempi e poteri per rescindere qualsiasi rapporto tra l’amministrazione comunale nel suo complesso e le organizzazioni criminali”.

Dopo le dimissioni in coro non parlano più i politici … che a Loro dire stavano nel giusto e avevano ragione, e per questo dovevano citare per danni tutte le persone che avevano parlato del caso Fondi !

 

http://www.comitato-antimafia-lt.org/?p=5190

 

 

spyke69

Reg: 29 apr 2005
Msg inviati: 1351
CARO FUSCOMITATO
Inviato il: 7 ott 2009, 19:07

"Dare al prefetto Nardone, nominato dopo le dimissioni del sindaco di Fondi, i poteri di un Commissario straordinario per mafia con tempi e poteri per rescindere qualsiasi rapporto tra l’amministrazione comunale nel suo complesso e le organizzazioni criminali”.

Non essendosi ancora pronunciato il CDM sullo scioglimento del consiglio comunale Fondano perdipiù dimissionario, come fa Lei a scrivere tali calunnie e nefandezze (soprariportate) sull'amministrazione comunale? In base a quali certezze parla e scrive se è ancora incerta la decisione nel CDM stesso?

Francesco Fusco

Reg: 3 nov 2004
Msg inviati: 3760
Inviato il: 7 ott 2009, 20:25

Cari cittadini di Fondi,

   si avvicina ven. 16/10 per la decisione del CDM sul caso Fondi, intanto oggi pomeriggio la Corte Costituzionale ha bocciato il Lodo Alfano, dichiarandolo incostituzionale, determinando quindi la riapertura dei processi penali contro il Primo Ministro ...  "ristabilito il principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge";

   qualcuno si domandava:

"dimissioni: pronto un lodo per Fondi ?"

anche questo sarà illegittimo e anticostituzionale.

                                                pace e bene, francesco fusco

 

 

 

 

_____________________________

 

Inviato il: 25 Set 09, 11:37  nella discussione "Nega la piazza, ma la competenza non è sua ma della questura"

 

Cari cittadini di Fondi,

   ... "nella prima metà del mese di ottobre dell'anno 2009, ci sarà la sentenza della C.Cost. che dovrebbe dichiarare incostituzionale il lodo Alfano" ...

                                                      francesco fusco, cuore buono 

 

25/09   11:37   1520   -   che la pace sia con tutti voi

 

igniorante
Reg: 14 feb 2008
Msg inviati: 69
Inviato il: 8 ott 2009, 2:29
Francesco Fusco ha scritto:

"dimissioni: pronto un lodo per Fondi ?"


E se per Fondi invece preparassimo un bel "loto"? Siamo o non siamo la terra dei cachi?

Francesco Fusco ha scritto:

25/09   11:37   1520   -   che la pace sia con tutti voi


E con il tuo spirito. Amen.
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La richiesta di scioglimento del consiglio comunale :: Il Sindaco di Fondi ha rassegnato le dimissioni 03/10/09