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Gestione di fondani.it :: Due sentenze importanti per internet
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Francesco Fusco

Reg: 3 nov 2004
Msg inviati: 3760
Due sentenze importanti per internet
Inviato il: 20 nov 2011, 21:06

   con la sentenza 25 ottobre 2011 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea decidendo in merito a due cause riunite (C-509/09 e C-161/10) affronta e risolve  una delle questioni più delicate in ambito europeo e cioè quella della corretta definizione della competenza giurisdizionale nel caso in cui:

   venga leso un diritto della personalità  attraverso Internet

 

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   ordinanza 7 luglio 2011 del Tribunale di Torino:

   in base a tale provvedimento giurisprudenziale, un Gruppo costituito su Facebook può tranquillamente configurarsi come segno distintivo atipico, con funzione di identificazione e distinzione dell'imprenditore, utilizzabile con finalità pubblicitarie e promozionali;

   di conseguenza qualora chi non ne abbia il diritto utilizzi la denominazione e quindi il “marchio” del gruppo come emblema e segno di riconoscimento può essere considerato responsabile di manifestazione di concorrenza confusoria ex art. 2598, n.1, c.c. e contraffazione del marchio ai sensi dell'art. 20 C.p.i.

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post scriptum:

   Entro il 29 novembre 2011 tutte le imprese costituite in forma societaria iscritte nel registro delle imprese dovranno procedere alla comunicazione del proprio indirizzo di    posta elettronica certificata  nei confronti del registro stesso.

   Il mancato rispetto del termine comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 2630 del codice civile (sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro con riduzione a un terzo in caso di ravvedimento entro 30 giorni) in capo al legale rappresentante dell'impresa stessa.

(Ultima modifica da parte di Francesco Fusco il 03/12/2011, 19:50. Modificato 1 volta in totale)
Francesco Fusco

Reg: 3 nov 2004
Msg inviati: 3760
Inviato il: 3 dic 2011, 20:34

post scriptum:

Il Ministero dello Sviluppo economico invita le Camere di commercio  a non applicare sanzioni previste dall'art. 2630 c.c. alle società che non hanno provveduto a comunicare al registro l'indirizzo di posta elettronica certificata "almeno fino all'inizio del nuovo anno".

circolare.pdf (140.41 Kb)
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