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Fondi e i Fondani :: Distanze tra vicini!
AutoreMessaggio
Alberto6969
Reg: 5 gen 2012
Msg inviati: 6
Distanze tra vicini!
Inviato il: 5 gen 2012, 21:11
Salve gente. Ho bisogno di una delucidazione riguardo ad alcuni aspetti tecnici. Io ho un pezzo di terra uso parcheggio largo 6,8 metri. Il mio confinante ha una struttura (garage abbandonato con copertura in lamiera) a distanza dal confine di 5,5 metri. Io vorrei fare una copertura per auto ma ci sono le distanze da rispettare dal muro di confine che sono di 5 metri. Ma se faccio una struttura a sbalzo con un pilastro dall'altra estremità devo lasciare sempre 5 metri oppure posso lasciare di meno? Il vicino m ha detto che lui vuole almeno 3 metri ma se la faccio la struttura a sbalzo posso lasciare qualcosa di meno? Da precisare che dietro il mio appezzamento c è una tettoia che è attaccata al mio confine e che è attaccata anche al suo di confine(del mio confinante) ma da lui non ha voluto la distanza di rispetto poichè sono parenti! Aiutatemi grazie mille
fondi9
Reg: 7 apr 2010
Msg inviati: 401
Inviato il: 5 gen 2012, 21:20
vai dott.Fusco    è il tuo momento  
Alberto6969
Reg: 5 gen 2012
Msg inviati: 6
Inviato il: 6 gen 2012, 17:27
fondi9 ha scritto:
vai dott.Fusco    è il tuo momento  


cosa significa?
funker

Reg: 7 dic 2008
Msg inviati: 375
Inviato il: 6 gen 2012, 17:34
Alberto6969 ha scritto:


cosa significa?


è un avvocato
Alberto6969
Reg: 5 gen 2012
Msg inviati: 6
Inviato il: 6 gen 2012, 19:23
funker ha scritto:


è un avvocato


ok allora aspettiamo una sua risposta
trippatosta

Reg: 24 set 2007
Msg inviati: 2635
Re: Distanze tra vicini!
Inviato il: 6 gen 2012, 23:58

Alberto6969 ha scritto:
Salve gente. Ho bisogno di una delucidazione riguardo ad alcuni aspetti tecnici. Io ho un pezzo di terra uso parcheggio largo 6,8 metri. Il mio confinante ha una struttura (garage abbandonato con copertura in lamiera) a distanza dal confine di 5,5 metri. Io vorrei fare una copertura per auto ma ci sono le distanze da rispettare dal muro di confine che sono di 5 metri. Ma se faccio una struttura a sbalzo con un pilastro dall'altra estremità devo lasciare sempre 5 metri oppure posso lasciare di meno? Il vicino m ha detto che lui vuole almeno 3 metri ma se la faccio la struttura a sbalzo posso lasciare qualcosa di meno? Da precisare che dietro il mio appezzamento c è una tettoia che è attaccata al mio confine e che è attaccata anche al suo di confine(del mio confinante) ma da lui non ha voluto la distanza di rispetto poichè sono parenti! Aiutatemi grazie mille

Ovviamente non puoi usare lo sbalzo artificiosamente. Se lo sbalzo è proporzionato adeguatamente e le distanze comunque ci sono, qualcosa è permesso. Sono stato a pranzo con un geometra oggi e ne abbiamo parlato. Poi fateci sapere se qualcuno ha altre notizie.

illattaro

Reg: 30 lug 2011
Msg inviati: 868
In primis un accordo tra confinanti
Inviato il: 7 gen 2012, 8:41
...successivamente all'accordo che ha poco valore tecnico ma che successivamente visti gli accordi dei confinanti può diventare esecutivo... ci deve essere anche da parte del tuo vicino un progetto dove si illustri anche da parte sua come intende mettersi più vicino della distanza minima di 5 mt (questo perchè?..)...per non far perdere anche a lui qualora un giorno voglia fare una tettoia sospesa che si appoggi sul confine questa opportunità... fatto ciò dove entrambi le parti si sono accordate è possibile procedere con i lavori.
Questo non potrebbe verificarsi qualora l'ufficio tecnico competente non accetti il progetto.
Mi sembra che grossolanamente dovrebbe essere così...almeno una cosa simile capitata a NOI...
Speriamo di non aver fatto troppa confusione.
Saluti.
Alberto6969
Reg: 5 gen 2012
Msg inviati: 6
Re: In primis un accordo tra confinanti
Inviato il: 7 gen 2012, 11:23
illattaro ha scritto:
...successivamente all'accordo che ha poco valore tecnico ma che successivamente visti gli accordi dei confinanti può diventare esecutivo... ci deve essere anche da parte del tuo vicino un progetto dove si illustri anche da parte sua come intende mettersi più vicino della distanza minima di 5 mt (questo perché?..)...per non far perdere anche a lui qualora un giorno voglia fare una tettoia sospesa che si appoggi sul confine questa opportunità... fatto ciò dove entrambi le parti si sono accordate è possibile procedere con i lavori.
Questo non potrebbe verificarsi qualora l'ufficio tecnico competente non accetti il progetto.
Mi sembra che grossolanamente dovrebbe essere così...almeno una cosa simile capitata a NOI...
Speriamo di non aver fatto troppa confusione.
Saluti.

Salve..quindi la distanza per strutture a sbalzo(quindi i 3 metri vengono misurati dalla punta della tettoia) è solo se ho un accordo, altrimenti ne devo rispettare 5, oppure è come per i balconi che devono distare 1,5 m???? perchè comunque si misura dalla punta della tettoia poichè i pali sono posti sul bordo dall'altra parteee. Grazie mille
illattaro

Reg: 30 lug 2011
Msg inviati: 868
Re: In primis un accordo tra confinanti
Inviato il: 7 gen 2012, 13:02
Alberto6969 ha scritto:

Salve..quindi la distanza per strutture a sbalzo(quindi i 3 metri vengono misurati dalla punta della tettoia) è solo se ho un accordo, altrimenti ne devo rispettare 5, oppure è come per i balconi che devono distare 1,5 m???? perché comunque si misura dalla punta della tettoia poichè i pali sono posti sul bordo dall'altra parteee. Grazie mille


Secondo la mia personale esperienza la distanza calcolata è quella reale, cioè quella effettiva del punto più esterno.

Alberto6969
Reg: 5 gen 2012
Msg inviati: 6
Re: In primis un accordo tra confinanti
Inviato il: 7 gen 2012, 13:30
illattaro ha scritto:


Secondo la mia personale esperienza la distanza calcolata è quella reale, cioè quella effettiva del punto più esterno.



grazie mille
Francesco Fusco

Reg: 3 nov 2004
Msg inviati: 3760
Inviato il: 7 gen 2012, 17:32

fondi9 ha scritto:
vai dott.Fusco    è il tuo momento  

http://avvocatofrancescofusco.spazioblog.it/

funker

Reg: 7 dic 2008
Msg inviati: 375
Inviato il: 7 gen 2012, 17:51
l'avvocato mica opera gratis ;)
Francesco Fusco

Reg: 3 nov 2004
Msg inviati: 3760
Re: Distanze tra vicini!
Inviato il: 8 gen 2012, 2:01

Alberto6969 ha scritto:

Salve gente. Ho bisogno di una delucidazione riguardo ad alcuni aspetti tecnici. Io ho un pezzo di terra uso parcheggio largo 6,8 metri. Il mio confinante ha una struttura (garage abbandonato con copertura in lamiera) a distanza dal confine di 5,5 metri. Io vorrei fare una copertura per auto ma ci sono le distanze da rispettare dal muro di confine che sono di 5 metri. Ma se faccio una struttura a sbalzo con un pilastro dall'altra estremità devo lasciare sempre 5 metri oppure posso lasciare di meno? Il vicino m ha detto che lui vuole almeno 3 metri ma se la faccio la struttura a sbalzo posso lasciare qualcosa di meno? Da precisare che dietro il mio appezzamento c è una tettoia che è attaccata al mio confine e che è attaccata anche al suo di confine(del mio confinante) ma da lui non ha voluto la distanza di rispetto poichè sono parenti! Aiutatemi grazie mille

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Legislazione:

 

 

 

Art. 873 C.C. Distanze nelle costruzioni.

 

Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore

 

 

Art. 878.
Muro di cinta.

Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall'articolo 873.

Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune anche a scopo d'appoggio, purché non preesista al di là un edificio a distanza inferiore ai tre metri.

 

 

 

Art. 9 D.M. 1444/68. Limiti di distanza tra i fabbricati.

 

Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:

 

1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;

2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;

3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12.

Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

ml. 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7;

ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15;

ml. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.

 

 

 

GIURISPRUDENZA:

 

 

Integrazione dell'art. 873 C.C. da parte delle norme degli strumenti urbanistici sulle distanze.

Cassazione civile, sez. II, 2 febbraio 2009, n. 2563: “Le prescrizioni dei piani regolatori generali e degli annessi regolamenti comunali edilizi, che disciplinano le distanze nelle costruzioni anche con riguardo ai confini, sono integrative del codice civile, sicché il giudice, in applicazione del principio iura novit curia, deve acquisirne diretta conoscenza d'ufficio, quando la violazione di queste sia dedotta dalla parte.”

 

Applicazione dell'art. 9 D.M. 1444/68.

Cassazione civile, sez. II, 20 maggio 2008, n. 12767: “L'art. 9, comma 1 n. 2, d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 - emanato in forza dell'art. 41 quinquies l. 17 agosto 1942 n. 1150, aggiunto dall'art. 17 l. 6 agosto 1967 n. 765 - in base al quale la distanza tra pareti finestrate di edifici frontisti non deve essere inferiore a dieci metri, si riferisce alle sole nuove edificazioni consentite in zone diverse dal centro storico (zona A), posto che in questo ultimo, dove vige il generale divieto di costruzioni "ex novo", la norma si limita a prescrivere che la distanza non sia inferiore a quella intercorrente tra i volumi edificati preesistenti.

 

Sostituzione automatica delle norme degli strumenti urbanistici difformi dall'art. 9 D.M. 1444/68.

Cassazione civile, sez. II, 29 maggio 2006, n. 12741: “Poiché l'art. 136 t.u. 6 giugno 2001 n. 380, nell'abrogare (con effetto ex nunc) l'art. 17, comma 1 lett. c, delle legge n. 765 del 1967, ha lasciato in vigore i commi 6, 8, 9, dell'art. 41 quinquies della legge n. 1150 del 1942, gli strumenti urbanistici locali devono osservare la prescrizione di cui all'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, che prevede la distanza minima inderogabile di mt. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; pertanto, nel caso di norme contrastanti, il giudice è tenuto ad applicare la disposizione di cui al citato art. 9, in quanto automaticamente inserita nello strumento urbanistico in sostituzione della norma illegittima.”

 

Successione degli strumenti urbanistici.

Cassazione civile, sez. II, 02 marzo 2007, n. 4980: “In caso di successione nel tempo di norme edilizie, la nuova disciplina, se meno restrittiva, è applicabile anche alle costruzioni realizzate prima della sua entrata in vigore, con l'unico limite dell'eventuale giudicato formatosi nella controversia sulla legittimità della costruzione stessa, onde la illegittimità dell'eventuale ordine di demolizione degli edifici originariamente illeciti alla stregua delle precedenti norme, nei limiti in cui siano consentiti dalla normativa sopravvenuta.”

 

Nozione di costruzione.

 

Cassazione civile, sez. II, 19 ottobre 2009, n. 22127: “Ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dall'art. 873 c.c. o da norme regolamentari integrative, la nozione di «costruzione» comprende qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo. (Nella specie, si è ritenuto che integrasse la nozione di «costruzione», ai predetti fini, una baracca di zinco costituita solo da pilastri sorreggenti lamiere, priva di mura perimetrali ma dotata di copertura)”.

Secondo T.A.R. Lombardia Brescia n. 1601/2008 non si deve verificare il rispetto della distanza in caso di portico, aperto sui tre lati e, quindi, inidoneo a costituire le strette intercapedini vietate sotto il profilo igienico-sanitario dal D.M. 

Cassazione civile, sez. II, 10 gennaio 2006, n. 145: “In tema di distanze legali, il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi "costruzione" agli effetti della disciplina di cui all'art. 873 c.c. per la parte che adempie alla sua specifica funzione, e, quindi, dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia l'altezza della parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento; la parte del muro che si innalza oltre il piano del fondo sovrastante, invece, in quanto priva della funzione di conservazione dello stato dei luoghi, è soggetta alla disciplina giuridica propria delle sue oggettive caratteristiche di costruzione in senso tecnico giuridico, ed alla medesima disciplina devono ritenersi soggetti, perché costruzioni nel senso sopra specificato, il terrapieno ed il relativo muro di contenimento elevati ad opera dell'uomo per creare un dislivello artificiale o per accentuare il naturale dislivello esistente.”

Cassazione civile, sez. II, 27 luglio 2006, n. 17089: “In tema di distanze tra costruzioni su fondi finitimi, ai sensi dell'art. 873 c.c., con riferimento alla determinazione del relativo calcolo, poiché il balcone, estendendo in superficie il volume edificatorio, costituisce corpo di fabbrica, e poiché l'art. 9 d.m. 2 aprile 1968 - applicabile alla fattispecie, disciplinata dalla legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, come modificata dalla l. 6 agosto 1967 n. 765 - stabilisce la distanza minima di mt. 10 tra pareti finestrate e pareti antistanti, un regolamento edilizio che stabilisca un criterio di misurazione della distanza tra edifici che non tenga conto dell'estensione del balcone, è contra legem in quanto, sottraendo dal calcolo della distanza l'estensione del balcone, viene a determinare una distanza tra fabbricati inferiore a mt. 10, violando il distacco voluto dalla cd. legge ponte (l. 6 agosto 1967 n. 765, che, con l'art. 17, ha aggiunto alla legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 l'art. 41 quinquies, il cui comma non fa rinvio al d.m. 2 aprile 1968, che all'art. 9, numero 2, ha prescritto il predetto limite di mt. 10).

Contra T.A.R. Lombardia Milano, 91/2010, nel caso di balcone di 1.60 consentito dalle n.t.a. e T.A.R. Friuli Venezia Giulia 422/2008 nel caso di un terrazzo privo di qualsiasi manufatto.

T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 19 dicembre 2006, n. 1711: “Ai fini dell'individuazione della tipologia di un intervento edilizio, il concetto di sopraelevazione si differenzia da quello di mero innalzamento, dovendosi considerare che quest'ultimo, specie se modesto ed inidoneo a determinare un incremento volumetrico, può risultare compatibile con la nozione di ristrutturazione, mentre non altrettanto può affermarsi nel caso di una sopraelevazione che sia inscindibilmente connessa all'incremento volumetrico in ragione di un rapporto di causa ed effetto e che sia quindi diretta all'accrescimento della cubatura di un fabbricato.”

 

Nozione di parete finestrata.

Cassazione civile , sez. II, 26 ottobre 2007, n. 22495: “In tema di distanze tra le costruzioni, l'art. 9 n. 2 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 prescrive, con disposizione tassativa ed inderogabile, la distanza minima assoluta di 10 metri tra i fabbricati anche nel caso in cui solo una delle pareti antistanti risulti finestrata e non entrambe.”.

T.A.R. Piemonte n. 2565/2008 afferma che anche le luci costituiscono parete finestrata e persino aperture di qualsiasi genere verso l'esterno richiamando anche Corte d'Appello Catania 22.11.2003. In dottrina si è da tempo precisato che non è considerata parete finestrata quella in cui siano aperte semplici luci e non vedute perché: “(...) è sempre consentito chiudere le luci, a norma dell'art. 904 c.c., quando si voglia costruire in aderenza o in appoggio al muro del vicino”. S. Rezzonico “Le distanze in edilizia”, Milano 1998, 54. 

 

Conservazione delle distanze in caso di demolizione e ricostruzione fedele.

T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 01 ottobre 2007, n. 5831: “La conservazione della distanza preesistente, inferiore alla distanza minima tra fabbricati prescritta dal d.m. n. 1444 del 1968, può ritenersi ammissibile nei soli casi di demolizione e ricostruzione fedele (quantomeno nelle medesime dimensioni esterne), configurandosi in tal caso non una nuova costruzione, ma un recupero edilizio realizzato con una serie di interventi assimilabili alla manutenzione straordinaria; nessuna deroga è ammissibile, viceversa, nel caso in cui, previa demolizione di un edificio preesistente, venga ricostruito al suo posto un fabbricato completamente diverso.”

 

Usucapione della servitù avente ad oggetto il diritto di mantenere l'edificio a distanza inferiore a quella legale.

Da ultimo, Cassazione civile, sez. II, 22 febbraio 2010, n. 4240: “In materia di violazione delle distanze legali tra proprietà confinanti, deve ritenersi ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle norme del codice civile o da quelle dei regolamenti e degli strumenti urbanistici locali.”

 

Distanza dalle strade.

Consiglio Stato, sez. IV, 20 ottobre 2000, n. 5620: “Le fasce di rispetto stradale previste dalle norme poste dal c. strad. non costituiscono vincoli urbanistici, ma misure poste a tutela della sicurezza stradale che, tuttavia, comportano l'inedificabilità delle aree interessate.”

T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 07 aprile 2008, n. 357: “(...) detto divieto di edificazione non preclude, di norma, il recupero di edifici esistenti entro le fasce in oggetto; in difetto di specifici divieti stabiliti dalla disciplina edificatoria comunale (PRG o Regolamento edilizio), il recupero può considerarsi quindi ammissibile, anche eventualmente spinto ai limiti estremi della ristrutturazione integrale da cui deriva un edificio completamente diverso, purché venga accertato, in sede istruttoria, che il nuovo edificio non rechi, rispetto alla situazione preesistente, pregiudizi maggiori alle esigenze di tutela sopra indicate.”

 

Distanza dai corsi d'acqua.

Cassazione penale, sez. III, 08 marzo 1994: “Il divieto di cui all'art. 96 lett. g) r.d. 25 luglio 1904, n. 523 (t.u. delle leggi sulle opere idrauliche) appare riferito ad opere e atti che investono gli alvei delle acque pubbliche, le sponde e difese, e cioè lo spazio soggiacente alle piene ordinarie, le sponde e le ripe interne, formanti con l'alveo del corso d'acqua una unità inscindibile per il contenimento e l'economia di scorrimento delle acque, o, comunque, le opere e i fatti che incidano sull'economia e sul regime dell'alveo del corso d'acqua, come sopra definito. Ciò è confermato dalle disposizioni degli artt. 57 e 58 stesso t.u., le quali - mentre assoggettano al controllo della pubblica amministrazione "i progetti per modificazioni di argini e per costruzioni e modificazioni di altre opere di qualsiasi genere che possono direttamente o indirettamente influire sul regime dei corsi d'acqua, ecc." (art. 57) - consentono una eccezione per "le opere eseguite dai privati per semplice difesa, aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo" (art. 58). (Nella specie, relativa ad annullamento senza rinvio di sentenza di condanna perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'imputato, per riparare le vasche di decantazione dell'acqua proveniente dal lavaggio degli inerti (ghiaia e sabbia), aveva rialzato l'argine del fiume (operando peraltro sulla sua proprietà), e ciò non solo non aveva cagionato alcun pregiudizio all'ambiente e al paesaggio, ma aveva rinforzato l'argine del fiume, senza incidere sul regime dell'alveo e sul suo assetto).”

 

 

 

Si deve vedere infine cosa

 

prevedono  le  prescrizioni vigenti  del  piano regolatore generale   e degli annessi  regolamenti comunali   edilizi del Comune di Fondi,   che disciplinano le distanze nelle costruzioni, che sono integrative del codice civile,

 

norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Fondi

http://www.datigis.info/lt_prg/norme/FONDI/N_G.pdf

http://www.comunedifondi.it/public/regolamenti/374943194001.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alberto6969
Reg: 5 gen 2012
Msg inviati: 6
Inviato il: 8 gen 2012, 10:16
Grazie gentilissimo avv. Fusco, quindi se io volessi fare una struttura al solo scopo di ombreggiatura per auto, aperta sui 3 lati (però ho recinsione ovviamente dell appezzamento), posso stare a meno di 3 metri dal confine (3 metri perchè in accordo lui vorrebbe 3 metri anzichè 5m) oppure devo comunque sottostare a ciò? La mia vorrà essere solo una copertura esclusivamente ad uso di rimessa auto (per 2 auto)  almeno larga 5 metri quindi lascerei una distanza a lui di 2 metri! Grazie in anticipo della risposta!
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