Autore | Messaggio |
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Francesco Fusco
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interpello su un problema del processo civile telematico Spett.Le · Ministero della Giustzia, uffcio tecnico sul processo civile telematico ß · Ordine degli Avv. di Latina · Ass. Naz. Avv. It., sez. di Latina il sottoscritto (avvocato) francesco fusco, indirizzo telematico avvfrancescofusco@puntopec.it (c.f. FSCFNC62L24D662U) con studio sito in Fondi (LT) alla via N. Sauro, n. 7, fa presente quanto segue: sembra che sia tecnicamente impossibile per un difensore controllare la validità della firma digitale apposta su un atto della controparte (e/o del Giudice) scaricabile dal fascicolo telematico; adesso, il problema diventa dirompente dal momento che scaricato (per esempio) un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice, il difensore dovrebbe attestarne la sua conformità (visto che non può eseguire il controllo della validità della firma digitale); per completezza (rimanendo sul tema della firma digitale) le comunicazioni che invia la cancelleria non sono firmate digitalmente, nonostante che la legge lo impone (si precisa, che c’è una semplice circolare, che comunque non può derogare alla legge, che sembra permetterlo); (altro problema tecnico ?) in attesa della risposta si porgono cordiali saluti Fondi lì 15/10/2014 avv. francesco fusco
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(Ultima modifica da parte di Francesco Fusco il 10/11/2014, 20:37.
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David
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presumo che ci debba essere una apposita funzione per poter verificare l'apposizione delle firme digitali. io conosco il DIKE e c'è una apposita funzione di "verifica"...
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Francesco Fusco
![]() Msg inviati: 3760 |
un esempio pratico per inquadrare meglio la problematica tecnica giuridica sollevata sul nuovo processo civile telematico 1. telematicamente si chiede un decreto ingiuntivo al Tribunale di Latina; 2. il Giudice emette il decreto ingiuntivo contro il debitore; 3. l’avvocato scarica dal fascicolo telematico del Tribunale di Latina il file contente il decreto ingiuntivo, per eseguire la notifica (telematica e/o tradizionale) al debitore del decreto ingiuntivo emesso; 4. l’avvocato può attesta solo che il file scaricato è conforme a quello esistente nel fascicolo telematico ma non può controllare se è stato effettivamente sottoscritto digitalmente dal Giudice; 5. sul lato destro e a margine del file compare il simbolo della firma digitale e la dicitura che è stato sottoscritto digitalmente dal Giudice, ma non è possibile eseguire la verifica della firma, con il programma di verifica (lo stesso identico problema esiste per controllare la firma digitale apposta su un atto della controparte) · il file “potrebbe” non essere stato firmato o la validità della firma digitale “potrebbe” essere scaduto, sospeso, revocato, per cui l’atto è inesistente; · è come mandare una pec non firmata · in altre parole Fondi lì 16/10/2014 francesco fusco
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se si scarica un decreto ingiuntivo dal Polisweb, e si clicca su questo file con il tasto dx del mouse, esce la scheda proprietà, dove si legge il tipo di file, ossia infine, se si trascina sempre questo file sul programma di verifica, esce l’avviso, che è impossibile eseguire la verifica del file; se invece si firma digitalmente un file e si clicca, su questo file con il tasto dx del mouse, esce la scheda proprietà, dove si legge il tipo di file, Messaggio MIME PKCS #7, ossia
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Francesco Fusco
![]() Msg inviati: 3760 |
Cari cittadini di Fondi, riporto, omettendo solo il nome del mittente, la riposta di oggi 17/10/14, di un importante Avvocato di Latina, aspettiamo adesso la risposta ufficiale da parte del Ministero della Giustizia
Un gran bel problema, visto che l'art. 15 D.M. 44/2011 stabilisce chiaramente che ogni provvedimento deve essere firmato digitalmente.
Avv. …
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Fondi 17/04/14 francesco fusco (avvocato telematico fondano)
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Francesco Fusco
![]() Msg inviati: 3760 |
"un gran bel problema" per il Ministero della Giustizia: p.c.t. a mio avviso: il file che si scarica dal fascicolo telematico del p.c.t. non costituisce “duplicato” in senso stretto; se per tale si intende un documento digitale caratterizzato dalla stessa sequenza di bit rispetto all’originale, basta considerare che il documento che la norma considera “equivalente” all’originale, memorizzato sui sistemi informatici del Min. Giustizia è firmato digitalmente (dal Cancelliere, dal Magistrato o dall’Avvocato), mentre quello che si scarica è quantomeno privato della firma digitale; è impossibile verificare la firma digitale; risulta protetto; può essere nuovamente firmato digitalmente da un terzo; 19/10/14 francesco fusco (Fondi) "processo civile telematico avanzato" ![]() ![]() ![]() |
Francesco Fusco
![]() Msg inviati: 3760 |
Durante l’annuale incontro di “Agenda Digitale Giustizia” http://www.agendadigitalegiustizia.it/ tenutosi a Carpi l’08/11/2014, è stata rivelata un’indiscrezione secondo la quale:
nel 2015 (probabilmente ad inizio anno) potremo scaricare dai Registri informatici (polisweb) non più copie semplici degli atti e provvedimenti, ma le copie recanti – a seconda dei casi – la firma di Giudici, Cancellieri ed Avvocati: vale a dire, i duplicati informatici (con “la stessa sequenza di bit“) rispetto ai documenti presenti nei Registri di Cancelleria.
10/11/14
francesco fusco
processo civile telematico avanzato "fondano" |