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Francesco Fusco
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scambio di opinioni con professionisti di Fondi e dintorni, sul processo civile telematico e sulla notifica in proprio; domanda
l’IPA http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php è ancora elenco pubblico per le notifiche in proprio via pec, visto che la sua menzione è stata abrogata recentemente ? un esperto in materia… così risponde (ma i dubbi a mio avviso rimangono);
ecco la risposta integrale: _______________ “… La questione da Te sollevata non è nuova: molti Colleghi, infatti, dubitano dell’utilizzabilità dell’indice “pubblico” indicepa.gov.it ai fini dell’esecuzione delle notificazioni in proprio perché esso non apparirebbe tra quelli espressamente richiamati dall’art. 16 ter DL 179/2012. Personalmente sono di opinione diversa, perché ritengo che l’anzidetto indice web si annoveri invece tra i “pubblici registri” utilizzabili ai sensi del ricordato art. 16 ter. Giova muovere dal rilievo che tale norma richiama a sua volta l’art. 16 del dl 185/2008. Qui, al comma 8, si legge che “le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell’articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell’Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell’ambito delle risorse”. Ciò vuol dire che l’art. 16 ter DL 179/2012 richiama il DL 185/2008, art. 8, che a sua volta l’art. 47 comma 3 del CAD. Orbene, indicepa.gov.it nasce proprio in applicazione degli artt. 47 e 57 bis del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82: Per l’art. 47, comma 3, “Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, provvedono ad istituire e pubblicare nell’Indice PA almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo. La pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l’amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati“. L’art. 57-bis prevede poi che “Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito l’indice degli indirizzi Da tale complesso assetto normativo (attuato, è vero, con tecnica di normazione non impeccabile) si evince dunque, a mio modo di vedere, l’utilizzabilità di indicepa.gov.it ai fini delle notificazioni ex art. 3 bis L. 53/94 … ____________________ Fondi 15-12-14 avv. francesco fusco
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