- gli atti pubblicati sul sito Comune Fondi sono privi della Firma digitale per cui ... -

Discussione in 'Fondi e i fondani' iniziata da Francesco Fusco, 26 Giugno 2015.

  1. Francesco Fusco

    Francesco Fusco

    Utente abituale

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    -
    - la pubblicazione degli atti amministrativi del Comune di Fondi, all’albo on-line "dovrebbero" essere sottoscritti con la firma digitale; in difetto la pubblicità eseguita "dovrebbe" essere nulla;
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    - eseguendo un "controllo di verifica firma digitale", si nota che sono privi della Firma Digitale;
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    - anche se un documento nasce cartaceo, ossia, analogico, con la pubblicazione on line, l'atto deve essere trasformato in un pdf immagine e/o testuale, ossia in un documento informatico nel rispetto in primis delle norme del C.A.D. (Codice dell’Amministrazione Digitale, D.Lgs. 07/03/2005, n. 82) e del D.P.C.M. del 13-11-2014, regole tecniche di attuazione di diversi articoli del C.A.D.;
    -
    - ciò va compiuto da un pubblico ufficiale dotato di potestà certificatoria;
    -
    - una semplice scansione di un atto analogico e sua pubblicazione on line (senza rispettare in prims le norme del Codice dell’Amministrazione Digitale, D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e del D.P.C.M. del 13-11-2014 non possono assolutamente garantire in re ipsa la conformità all’originale;
    -
    - la firma digitale ha lo scopo di attestare la conformità di quanto pubblicato con l’originale, l’autorevolezza dell’ente emanatore, l’autenticità, la validità giuridica e l’inalterabilità, la preservazione del valore giuridico e probatorio e la conservazione nel tempo dei documenti pubblicati;
    -
    - in difetto vengono a mancare gli effetti della pubblicità on line
    -
    -
    i documenti informatici da pubblicare devono essere firmati digitalmente, tramite
    un certificato di firma rilasciato da un Certificatore accreditato; i formati di firma attualmente riconosciuti dall’ETSI (European Telecommunications Standards
    Institute) e coerenti con le regole tecniche sulle firme elettroniche emanate da
    DigitPA sono: CAdES, PAdES e XAdES.
    -
    -
    - a mio avviso conviene usare il formato di firma PAdES
    poichè permette di aprire il PDF senza necessità di avere un programma di verifica della firma digitale, quindi, accessibile a Tutti (del resto è la stessa firma usata nel processo civile telematico dai Giudice e dai Cancellieri);
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    -------------------------------- cittadino francesco fusco
    ------------- (dal processo civile telamtico all'albo pretorio on line)

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    1) FONTE:
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    Dipartimento della Funzione Pubblica, ultimo aggiornamento 20 gennaio 2015
    -
    " I documenti devono essere caricati in formato elettronico e devono essere pubblicati in un formato non modificabile da terzi per garantire l’immodificabilità degli atti.

    Tutti i documenti pubblicati devono essere firmati con firma elettronica qualificata o firma digitale, da parte del Responsabile del procedimento che ha generato l’atto o da parte del Responsabile del procedimento di pubblicazione secondo le modalità dettagliate nel seguito"
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    http://qualitapa.gov.it/relazioni-c...enti-della-pa-digitale/albo-pretorio-on-line/
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    2) Fonte:
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    Il presente documento, realizzato all’interno delle attività finalizzate alla elaborazione delle Linee guida siti web delle pubbliche amministrazioni (previste dalla Direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione), è stato elaborato da DigitPA (Luglio 2011)
    (documento allegato)​
    -
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    3) Fonte:
    http://www.altalex.com/documents/altalex/news/2011/09/07/albo-on-line-serve-la-firma-digitale
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    Allegati:

    Ultima modifica: 27 Giugno 2015
  2. eolica

    eolica

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    Francè, perché invece di fare ipotesi e restare a galleggiare sul " "sembra" che si nota che sono privi della Firma Digitale", non ti informi alla fonte, non scrivi agli interessati, così risolvi questo enigma ( sicuramente interessante) e poi ce ne dai notizia ?

    Grazie
     
  3. stumacato

    stumacato

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    Pecchè chiss chess sa fà, jett la pret e annasconn la man.... Com a quand cumenz a scriv e po la gent c responn e iss fa fint d nient (cosa riscontrata anche da te numerose volte in tutti i suoi monologhi) ..... Mitt che po' fa na feguracc s'ada sta Zitt addaver, chess è pantan!
     
  4. Francesco Fusco

    Francesco Fusco

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    -
    Spett.Le


    Dipartimento della Funzione Pubblica,

    protocollo_dfp@mailbox.governo.it


    Preg.MO Sig. Sindaco del Comune di Fondi,

    comune.fondi@pecaziendale.it




    interpello


    premesso che gli atti pubblicati sul sito del Comune Fondi sembrano privi della Firma digitale, si domanda:


    “ gli atti che vengono pubblicati sul sito di un qualsivoglia Comune, devono essere firmati digitalmente ai fini di una valida pubblicità on line oppure è sufficiente una semplice scansione di un atto analogico e sua pubblicazione on line ? “







    eseguendo un "controllo di verifica firma digitale",si nota che sono privi della Firma Digitale;

    anche se un documento nasce cartaceo, ossia,analogico, con la pubblicazione on line, l'atto deve essere trasformato in un PDF immagine e/o testuale, ossia in un documento informatico nel rispetto in primis delle norme del C.A.D. (Codice dell’Amministrazione Digitale, D.Lgs. 07/03/2005, n. 82) e del D.P.C.M.del 13-11-2014,regole tecniche di attuazione di diversi articoli del C.A.D.;


    ciò va compiuto da un pubblico ufficiale dotato di potestà certificatoria;


    una semplice scansione di un atto analogico e sua pubblicazione on line (senza rispettare in prims le norme del Codice dell’Amministrazione Digitale, D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e del D.P.C.M.del 13-11-2014 non possono assolutamente garantire in re ipsa la conformità all’originale;


    la firma digitale ha lo scopo di attestare la conformità di quanto pubblicato con l’originale, l’autorevolezza dell’ente emanatore, l’autenticità, la validità giuridica e l’inalterabilità, la preservazione del valore giuridico e probatorio e la conservazione nel tempo dei documenti pubblicati;


    in difetto vengono a mancare gli effetti della pubblicità on line


    i documenti informatici da pubblicare devono essere firmati digitalmente,tramite
    un certificato di firma rilasciato da un Certificatore accreditato; i formati di firma attualmente riconosciuti dall’ETSI (European Telecommunications Standards
    Institute) e coerenti con le regole tecniche sulle firme elettroniche emanate da
    DigitPA sono: CAdES, PAdES e XAdES.


    forse conviene usare il formato di firma PAdES poichè permette di aprire il PDF senza necessità di avere un programma di verifica della firma digitale, quindi, accessibile a Tutti (del resto è la stessa firma usata nel processo civile telematico dai Giudice e dai Cancellieri);

    si veda per esempio:


    Dipartimento della Funzione Pubblica, ultimo aggiornamento 20 gennaio 2015" I documenti devono essere caricati in formato elettronico e devono essere pubblicati in un formato non modificabile da terzi per garantire l’immodificabilità degli atti.



    Tutti i documenti pubblicati devono essere firmati con firma elettronica qualificata o firma digitale, da parte del Responsabile del procedimento che ha generato l’atto o da parte del Responsabile del procedimento di pubblicazione secondo le modalità dettagliate nel seguito"

    http://qualitapa.gov.it/relazioni-c...enti-della-pa-digitale/albo-pretorio-on-line/




    Tanto considerato




    premesso che gli atti pubblicati sul sito del Comune Fondi sembrano privi della Firma digitale,



    si presenta il suesteo interpello per chiedere




    “ gli atti che vengono pubblicati sul sito di un qualsivoglia Comune:


    · devono essere firmati digitalmente ai fini di una valita pubblicità on line oppure

    · è sufficiente una semplice scansione di un atto analogico e sua pubblicazione on line ? “



    Con l’occasione si porgono cordiali saluti


    Fondi lì 27/06/2015


    ---------------------- firmato digitalmente, cittadino francesco fusco
    -
    -

     

    Allegati:

    Ultima modifica: 27 Giugno 2015
  5. eolica

    eolica

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    Hai ragione, amico mio, non ti posso solo "rimproverare" e poi non apprezzare quando segui, bontà tua, i miei piccoli consigli.

    Hai fatto bene a chiedere conto di cose che, per me e per tanti altri sono o sembrano astruse, ma che servono a capire quale " credibilità" abbiano o si possa attribuire ad atti pubblicati sui siti di Enti Pubblici.
     

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